Return to Animali da compagnia

Animali in condominio

 

Animali in condominio – art. 16 della legge 220 del 2012 (entrata in vigore il 18 giugno 2013)

Art. 16 1. All’articolo 1138 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell’articolo 1107»; b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».
Note all’art. 16:
Si riporta il testo dell’articolo 1138 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:
“Art. 1138. Regolamento di condominio. Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione. Ciascun condomino puo’ prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente. Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. Esso puo’ essere impugnato a norma dell’articolo 1107. Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137. Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.”

(Alla luce di quanto sopra detto, il condominio non può porre il divieto a priori di possedere un animale di compagnia, anche se previsto da un precedente regolamento, che per tale parte cessa di avere effetto.
La norma anzicitata, però, non esonera i proprietari di cani o gatti a far si che i loro amici a quattro zampe non sporchino e non danneggino le proprietà condominiali o altrui e che, ovviamente, non disturbino in alcun modo gli altri condomini. Non viene, come ovvio, cancellato l’obbligo di ripulire qualsiai luogo, condominiale o no, che il cane dovesse eventualmente sporcare o di risarcire eventuali danni provocati nelle proprietà altrui.
Discorso diverso per gli animali tenuti in case in affitto, in quanto, essendo il contratto di affitto di natura privatistica, occorrerà sempre ottenere l’autorizzaaione del proprietario per la detenzione di animali.)

Torna alla pagina Animali da compagnia

Permanent link to this article: https://casalingo.altervista.org/animali-da-compagnia/animali-in-condominio/