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Invenzioni, idee e brevetti per diletto

Tratteremo di seguito sugli aspetti attinenti le procedure per brevettare un’invenzione, poi descriveremo nel dettaglio la costruzione di un forno a legna di tipo familiare, che ha dato lo spunto ad una idea oggetto dibrevetto, il CUPOFORM.

VADEMECUM PER BREVETTARE UN’INVENZIONE

(Tratto dalla nota esplicativa dell’Ufficio Brevetti presso la Camera di Commercio di Palermo)

CHE COSA È UN BREVETTO
Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sul trovato oggetto del brevetto stesso consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo. Possono costituire oggetto di brevetto: • le invenzioni industriali; • i modelli di utilità; • i modelli ornamentali; • le nuove varietà vegetali; • le topografie di prodotto a semiconduttori (registrazione). Il monopolio decorre dalla data di presentazione della domanda e dura 20 anni per le invenzioni, 15 per i modelli ornamentali e 10 per i modelli di utilità. Per le nuove varietà vegetali i diritti esclusivi inerenti al brevetto durano 15 anni dalla concessione del brevetto stesso (30 anni nel caso di piante a fusto legnoso). Per le topografie di prodotti a semiconduttori i diritti esclusivi ottenuti con la registrazione durano 10 anni dalla prima delle seguenti date: – la fine dell’anno civile in cui è avvenuto il primo sfruttamento commerciale; – la fine dell’anno civile in cui è stata presentata la domanda.

CHE COSA È UNA INVENZIONE
L’invenzione è una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale. Essa può riguardare un prodotto o un procedimento.

CHE COSA È UN MODELLO DI UTILITÀ
Il modello di utilità è un trovato che fornisce a macchine o parti di esse, a strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o d’impiego.

CHE COSA È UN MODELLO ORNAMENTALE
Il modello ornamentale è un trovato che conferisce ai prodotti industriali uno speciale ornamento grazie ad una particolare forma o combinazione di linee, colori o altri elementi.

CHE COSA È UNA NUOVA VARIETÀ VEGETALE
La nuova varietà vegetale è una varietà vegetale nuova, omogenea, stabile e diversa da altre già esistenti.

CHE COSA È UNA TOPOGRAFIA DI PRODOTTO A SEMICONDUTTORI
La topografia di prodotto a semiconduttori è una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati, rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori. In tale serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

REQUISITI PER LA BREVETTABILITÀ
I requisiti per ottenere un brevetto d’invenzione sono:
– novità: il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica; per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo;
– attività inventiva: il trovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo; tale requisito è sostituito, nella caso di modello di utilità, dalla “particolare efficacia o comodità di applicazione” e, nel caso di modello ornamentale, dallo “speciale ornamento”;
– applicazione industriale: il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale;
– liceità: il trovato non deve essere contrario all’ordine pubblico e al buon costume. Non sono peraltro considerate invenzioni: – le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale; – i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori; – le presentazioni di informazioni;
– le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

TITOLARITÀ DEL BREVETTO
Il diritto al brevetto spetta all’autore dell’invenzione o del modello o ai suoi aventi causa. Se la realizzazione dell’idea è avvenuta nel corso di un rapporto di lavoro dipendente, in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto, e a tale scopo retribuita, titolare del diritto di brevetto è il datore di lavoro, mentre all’autore del ritrovato è riservato il diritto di esserne riconosciuto autore; se peraltro pur essendoci rapporto di lavoro, l’attività inventiva non è l’oggetto di tale rapporto, il lavoratore-inventore ha diritto anche ad un equo premio; se il trovato sia stato realizzato da un lavoratore dipendente nel settore di attività dell’azienda, ma al di fuori delle due ipotesi precedenti, il datore di lavoro ha solo un diritto di prelazione.

COME SI OTTIENE UN BREVETTO
La domanda di brevetto deve essere redatta su apposito modulo e depositata presso uno degli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio, ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, via Molise, 19 – 00187 Roma.
Alla domanda devono essere allegati:
a) nel caso delle invenzioni
– una descrizione comprendente un breve riassunto, la descrizione vera e propria, le rivendicazioni e i disegni;
– l’attestazione di pagamento delle tasse di concessione governativa;
b) nel caso dei modelli
– una descrizione comprendente le rivendicazioni (facoltativa per i modelli ornamentali);
– i disegni, che possono essere sostituiti dalle riproduzioni fotografiche o dai campioni;
– l’attestazione di pagamento delle tasse di concessione governativa.
Ogni domanda per invenzione o modello di utilità deve avere ad oggetto un solo trovato ed è sottoposta per legge ad un periodo di segretezza di 18 mesi, di cui i primi 90 giorni, assolutamente inderogabili, riservati all’autorità militare per verificare il proprio interesse sul trovato. Il titolare può decidere di rendere anticipatamente accessibile al pubblico la sua domanda, per cui, trascorsi i 90 giorni suddetti, ai quali non è possibile rinunciare, la domanda diventa visibile. Gli aventi diritto residenti nel territorio dello Stato non possono depositare direttamente all’estero alcuna domanda di brevetto senza l’autorizzazione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che deve acquisire il parere dell’autorità militare, né prima che sia trascorso il periodo di segretezza inderogabile di 90 giorni dal deposito italiano. Nel caso di modelli ornamentali, con una stessa domanda può essere richiesto il brevetto fino a 100 modelli o disegni, purché destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classifica internazionale, e non vi è alcun periodo di segretezza. Il richiedente può presentare domanda personalmente ovvero eleggere un rappresentante che, nel caso di invenzioni e modelli di utilità, deve essere scelto tra i consulenti in proprietà intellettuale, iscritti in apposito albo professionale tenuto dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o tra gli avvocati iscritti nei rispettivi albi. I richiedenti residenti all’estero, qualora non intendano avvalersi di un rappresentante, devono comunque eleggere un domicilio in Italia ai fini dell’invio della corrispondenza.
La legge consente a chi richiede un brevetto per invenzione industriale di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità da far valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo parzialmente. Le domande vengono esaminate dall’Ufficio secondo l’ordine cronologico al quale si può derogare solo in caso di vertenza giudiziaria in atto, comprovata dalla relativa iscrizione in ruolo. L’Ufficio effettua un esame amministrativo ed un esame tecnico (non di novità) al quale può seguire il rilascio del brevetto o una richiesta interlocutoria, cui l’interessato deve rispondere entro 60 giorni prorogabili fino a sei mesi. Al termine della fase interlocutoria l’Ufficio provvede al rilascio o al rifiuto del brevetto. Avverso quest’ultimo provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione dei Ricorsi entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento. La Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’ufficio, prevista dall’art. 71 del R.D. 1127 del 29 giugno 1939, è un organo di giurisdizione speciale al quale si applicano le norme del diritto processuale civile. Tale Commissione, nominata con decreto del Ministro dell’Industria, è composta di cinque membri: tre scelti tra i magistrati, di grado non inferiore a quello di consigliere di appello, di cui uno con funzioni di Presidente, e due tra i professori universitari di materie giuridiche. La Commissione decide i ricorsi con sentenze contro le quali è possibile proporre appello alla Corte Suprema di Cassazione per motivi di legittimità.

POSSIBILITÀ DI RIVENDICARE UNA PRIORITÀ
Chiunque abbia depositato domanda di brevetto presso uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Parigi può presentare analoga domanda presso un altro Stato aderente, ottenendo che la valutazione della novità sia fatta alla data di presentazione della prima domanda. La rivendicazione della priorità va effettuata contestualmente alla domanda di brevetto o al massimo entro i due mesi successivi, purché non si eccedano i dodici mesi dalla data di priorità rivendicata, nel caso delle invenzioni e dei modelli di utilità, e i sei mesi dalla stessa data nel caso dei modelli ornamentali. Essa deve contenere le indicazioni relative agli estremi del primo deposito e la relativa documentazione, accompagnata da una traduzione in lingua italiana; tale documentazione, qualora non sia depositata insieme alla rivendicazione della priorità, deve essere trasmessa entro sei mesi dal deposito della domanda.

NULLITÀ E DECADENZA DEL BREVETTO
Il brevetto è nullo se:
• è privo dei requisiti richiesti;
• rientra in una delle fattispecie espressamente escluse dalla brevettabilità; • la descrizione non è sufficientemente chiara e completa;
• l’oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;
• il titolare non aveva diritto ad ottenerlo. Il brevetto decade se:
• non vengono corrisposte le tasse entro i termini;
• il trovato non viene attuato, o viene attuato in misura insufficiente al fabbisogno del Paese, entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria.

COME SI BREVETTA UNA VARIETÀ VEGETALE
La domanda di brevetto per nuova varietà vegetale deve essere depositata esclusivamente all’Ufficio Provinciale dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato di Roma direttamente o a mezzo del servizio postale o con altro idoneo mezzo. Essa deve contenere:
– la denominazione che il richiedente intende dare alla varietà vegetale, conforme alle prescrizioni di legge;
– ogni elemento utile ai fini dell’esame della domanda, oltre agli altri documenti previsti per ogni tipo di invenzione;
– una dichiarazione di novità e di eventuali diritti da parte di terzi. La documentazione è accessibile al pubblico dopo 90 giorni dal deposito della domanda; chiunque ne abbia interesse può formulare osservazioni che vengono inoltrate al richiedente per eventuali controdeduzioni. Trascorsi sei mesi dal deposito, o comunque quando la domanda è in regola, ne viene trasmessa copia completa al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali che ha l’incarico di far effettuare gli accertamenti tecnici in merito ai requisiti di brevettabilità previsti dalla legge. L’esito di tali accertamenti viene sottoposto al parere di una Commissione interministeriale che esprime parere vincolante in ordine al rilascio o al rifiuto del brevetto.

COME SI REGISTRA UNA TOPOGRAFIA DI PRODOTTO A SEMICONDUTTORI
Per “prodotto a semiconduttori” si intende un prodotto finito o intermedio:
– consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore;
– che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito;
– destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica. Per “topografia” di un prodotto a semiconduttori si intende una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati, rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori, nella quale serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.
Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore, che non siano comuni o familiari nell’ambito dell’industria dei prodotti a semiconduttori.
Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purché nell’insieme soddisfino ai requisiti di cui sopra.
La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate, incorporati nelle topografie stesse.
Per ottenere la registrazione di una topografia di prodotto a semiconduttori è necessario corredare la domanda con:
– i disegni e una documentazione che consenta l’identificazione della topografia;
– una dichiarazione attestante la data eventuale del primo atto di sfruttamento commerciale;
– la ricevuta di versamento delle tasse d’esame.
La documentazione relativa a tali istanze diventa pubblica dal giorno della registrazione a meno che il titolare non ne chieda il differimento fino al primo sfruttamento commerciale e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla registrazione.

CHE COSA È UN CERTIFICATO DI PROTEZIONE COMPLEMENTARE E COME SI OTTIENE
Il certificato di protezione complementare è il titolo in forza del quale si prolunga la durata dell’esclusiva brevettuale limitatamente al prodotto medicinale o fitosanitario ottenuto dal brevetto, al fine di far recuperare il tempo intercorso tra la data della domanda di brevetto e l’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto. Esso ha una validità, decorrente dal termine di scadenza del brevetto, pari al periodo compreso tra la data della domanda di brevetto e l’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto detratti 5 anni, ma comunque non può avere durata superiore a 5 anni.
Le relative istanze devono essere inviate esclusivamente all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi entro e non oltre sei mesi dalla data del primo decreto di autorizzazione all’immissione in commercio o, qualora questo risalga ad una data antecedente la concessione del brevetto, entro e non oltre sei mesi dalla concessione.
All’istanza devono essere allegate:
– copia del brevetto cui si fa riferimento con la dichiarazione del richiedente che esso è ancora in vigore;
– copia del decreto del Ministero della Sanità di autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco o del fitosanitario;
– ricevuta del versamento della tassa prescritta.
Qualora la prima autorizzazione sia stata rilasciata in un altro Stato dell’Unione Europea, oltre alla copia del decreto italiano occorre consegnare anche la copia della Gazzetta Ufficiale di tale Stato in cui è stata pubblicata la suddetta autorizzazione.

Per sintetizzare

  • sviluppare la propria idea

  • elaborare i disegni particolareggiati dell’opera e, se necesario, un campione

  • redigere una dettagliata relazione su quanto realizzato

  • stabilire di che tipo di invenzione si tratta tra le cinque indicate nelle premesse

  • procurarsi i moduli per la richiesta di deposito presso l’Ufficio Brevetti della Camera di Commercio competente per territorio (si possono scaricare anche dal sito della C.C.I.A.A.)

  • compilare detti modelli nel numero di copie richiesto

  • pagare i diritti di segreteria secondo gli importi indicati nella tabella ‘A’ del decreto interministeriale del 02/04/2006, pubblicato sulla G.U.R.I. serie generale n. 81 del 06/04/2007 e la tassa governativa

  • depositare l’istanza di brevetto e tutta la documentazione a corredo presso l’Ufficio Brevetti

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